afrobangers vol 1 by danny massure

h1 marzo 1st, 2010 by dee A.K.A. cyberdread

from subnav.com.

afrobeat flavored breaks and house

01) flevans – hold no water – tru thoughts
02) euforquestra – ogun (danny massure remix) – promo
03) dj enne – road to gambara – innvision
04) timewarp inc. – afro funk instrumental – timewarp
05) aiff – akwaaba (disler instrumental remix) – unique
06) ed royal – free your soul (danny massure remix) – innvision
07) basement freaks – world fiesta (danny massure remix ft. ticklejunk horns) – innvision
08) brownout – african battle (hydro remix) – freestyle
09) chico mann – estan llamando – wonderwheel
10) pulp fusion – deeper in my soul (danny massure dub) – pig balls
11) zamali – famous butt (umbo & balatz remix) – timewarp
12) basement freaks – road trip to lagos – innvision
13) danny massure – rock the afro (kinskis daktari child remix) – spring strut
14) basement freaks – lauryn beat – bootie
15) kokolo – africa man (diesler remix) – freestyle
16) dj romain – opposite – nu faze
17) tortured soul – did you miss me (danny massure afro remix) – promo
18) blue man group – canta conmigo (nickodemus afrohouse inst remix) – blue man
19) samhila & the sb’s – natural points (fischer p. remix) – afrodisiac
20) lonesome echo production – spirit of drums (sumo afrobounce remix) – disorient
21) dennis ferrer – dem people go (dfs kicked out mix) – nite grooves
22) salif keita vs. martin solveig – madan – defected
please support these artists – buy their music, tell your friends!

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L’equo compenso torna in Parlamento

h1 marzo 1st, 2010 by dee A.K.A. cyberdread

da Punto Informatico

Interrogazione parlamentare sul decreto che estende il raggio dei dispositivi su cui bisogna pagare il compenso per copia privata. Mentre si attende il parere della Commissione Europea sul ricorso di Altroconsumo

Roma – Di nuovo in Parlamento il dibattito sul Decreto firmato dal Ministro Bondi che estende l’equo compenso ai dispositivi di archiviazione di ogni tipo, comprese pennette e telefonini. In attesa del parere della Commissione Europea.

L’interrogazione parlamentare è stata presentata da Giovanna Melandri, in particolare è stato chiesto cos’è stato previsto di fare “per evitare che il costo dell’equo compenso ricada, in ultimo, sugli utilizzatori finali di prodotti tecnologici”.

La risposta del Governo è stata affidata al sottosegretario Francesco Maria Giro e non sembra aver specificatamente affrontato l’ordine della questione, su chi ricadranno i costi, ma si è tornati su alcuni elementi.

“Il predetto compenso non è da considerare come una tassa incamerata dallo Stato – ha sottolineato Giro riprendendo un precedente intervento del Ministro Bondi – ma un compenso che va a soggetti privati con il quale s’intende riconoscere quanto dovuto ai creatori delle opere dell’ingegno per il mancato acquisto dei supporti originali contenenti brani musicali, film e opere delle arti visive”. La questione semantica è d’altronde un punto di particolare importanza per definirne la natura tributaria, che la farebbe ricadere nella riserva di legge secondo cui non può essere adottata via decreto e che porrebbe dei problemi, come sottoposto da Altroconsumo alla Commissione Europea, circa la disciplina degli aiuti di stato.

Il Governo ha poi voluto specificare che non si tratta della “determinazione del compenso” ma esclusivamente della sua “rideterminazione”, dal momento oggi viene già corrisposto, e mancavano solamente – nonostante il disposto normativo – i corrisposti diritti in relazione ai prodotti delle nuove tecnologie che ora “pure hanno una idoneità a riprodurre opere intellettuali”.

Un altro punto è quello del rapporto tra equo compenso e pirateria. “Oltre a garantire un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi delle varie categorie di produttori e degli utenti del settore – ha argomentato Giro – rappresenta un valido strumento di tutela delle opere letterarie, artistiche e scientifiche”, facendo esplicitamente un parallelo tra equo compenso per copia privata e lotta alla pirateria.

Il ragionamento, tuttavia, legittimerebbe – spiega il responsabile Relazioni Istituzionali per Altroconsumo Marco Pierani – il copiare materiale protetto da copyright senza averne il diritto (che resta invece penalmente sanzionabile): mentre “ha l’esclusiva funzione di compensare i titolari del danno subito per le copie private legittime”.

Claudio Tamburrino

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Musica digitale, chi scende e chi sale

h1 marzo 1st, 2010 by dee A.K.A. cyberdread

da Punto Informatico.
Ancora stime in negativo per le vendite di contenuti musicali formato CD: decine di milioni di consumatori non comprano più. Qualche speranza arriva dal parziale ritorno di fiamma degli album. Dubbi sui servizi digitali gratuiti
Roma – Le ultime stime della società di analisi NDP Group sullo stato di salute del mercato musicale in mano alle major non lascia adito a dubbi: nel giro due anni (2007-2009) il numero complessivo di persone che investe in acquisti si è ridotto di 24 milioni. Giù anche il P2P, mentre i servizi digitali offrono qualche conferma e molti dubbi sulla validità di certe modalità di fruizione fornite oggidì ai consumatori.

Secondo i dati NDP presentati in occasione del Digital Music Forum, il settore più colpito dall’emorragia di utenza pagante è quello dei CD (meno 33 milioni). Gli acquirenti di musica in formato digitale online sono in crescita, ma non abbastanza da mitigare gli effetti dell’emorragia dei supporti ottici inventati da Philips negli anni ‘80.

Incassata la fotografia già nota del declino inesorabile del tradizionale modello di business delle grandi sorelle (Sony, UMG, Warner, EMI), la platea del forum sulla musica tenutosi a New York ha avuto modo di registrare anche qualche buona notizia riguardante lo scenario generale: tra il 2007 e il 2009 lo sharing di contenuti musicali a mezzo P2P si è ridotto del 6%, segno del fatto che l’illegalità non ha ancora soppiantato del tutto i vecchi modelli di distribuzione e i servizi online a pagamento cominciano a fare presa su una parte dei condivisori.
E gli album, da sempre formato prediletto di espressione musicale e dell’impresa commerciale, registrano un aumento di richiesta in digitale: NDP concorda con Nielsen sul fatto che i consumatori di musica tendano, sul lungo periodo, a prediligere progetti di più ampio respiro rispetto alle tracce singole messe in vendita in maniera disomogenea rispetto al resto del catalogo di un artista.

I servizi online capaci di portare a un aumento sostanzioso di vendite in digitale (+41%) sono le Internet radio come Pandora, dice NDP, mentre i portali gratuiti che offrono musica in streaming a piacimento dell’utente come Spotify scoraggiano l’acquisto pesando dunque in negativo sul business delle major. Il dato fa il paio con l’intenzione espressa da Warner di abbandonare gli streaming free, e a questo punto l’atteso lancio di Spotify in Nordamerica potrebbe anche subire una battuta d’arresto.

Luci e ombre, insomma, per i servizi musicali in formato digitale, ma c’è chi è ancora pronto a scommettere sulla loro validità e in particolare ad investire 10 milioni di dollari in MOG. Il servizio, basato su sottoscrizioni a pagamento, dice di essere diverso da Spotify e soprattutto di poter convertire il 17% degli utenti che sottoscrivono il periodo di prova gratuito in consumatori paganti.

A margine dell’impero della musica statunitense, Niensen Soundscan ha comunicato anche i dati riguardanti la kermesse nazionalpopolare di San Remo e l’andamento delle canzoni che hanno partecipato alla gara. FIMI parla di un vero e proprio “boom di download” (+164%) rispetto all’anno scorso, con un traino positivo anche sulle vendite dei CD per gli artisti esibitisi durante la manifestazione.

Alfonso Maruccia

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Istantanee dal diritto d’autore che verrà

h1 marzo 1st, 2010 by dee A.K.A. cyberdread

da Punto Informatico

Equo compenso e libere utilizzazioni, Legal Bay e Creative Commons. Un seminario dell’Università di Bologna fa il punto sul diritto d’autore in rete. Con molti temi aperti e poche certezze
Bologna – C’era una volta il sistema del diritto d’autore. Era un sistema ordinato, con regole più o meno chiare, giurisdizioni precise ed un perimetro ben definito da presidiare. Poi quel regime è andato in crisi, scosso fin dalle fondamenta da un combinato di fenomeni tecnologici e sociali – bande larghe, social media, smartphone e tutto il resto – che ne hanno sfidato i capisaldi e scompigliato il campo d’azione. Ma dire crisi, spiegano i giuristi riconoscendo il problema, non significa dire superamento del diritto d’autore. Significa invece che gli istituti e le soluzioni tradizionali devono essere adeguate al nuovo panorama, e le misure a tutela degli autori ricalibrate rispetto ai problemi emergenti. Salvo che, quando si tratta di tradurre tali intenzioni in iniziative concrete, gli stessi addetti ai lavori faticano a trovare soluzioni condivise.

È questa la fotografia che si ricava dallo workshop su “Diritto d’Autore in internet”, organizzato lo scorso 19 febbraio nel quadro del ciclo di Incontri su Diritto e Innovazione Tecnologica dell’Università di Bologna. Durante la giornata si è parlato tra l’altro di distinzione tra “pirateria commerciale” e “pirateria altruistica”, di responsabilità degli intermediari, di Decreto Bondi ed equo compenso per la copia privata. Ma i due relatori – Ferdinando Tozzi, giurista esperto del Comitato consultivo permanente per il diritto d’autore e Paolo Agoglia, Direttore dell’Ufficio Legislativo della SIAE – e la stessa ideatrice del seminario Giusella Finocchiaro hanno provato anche ad andare oltre i singoli nodi problematici, allargando il quadro all’(in)adeguatezza complessiva del diritto d’autore vigente ed alle sfide emergenti proposte dagli spazi di rete.
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La tassa sull’equo compenso

h1 gennaio 26th, 2010 by dee A.K.A. cyberdread

da Punto Informatico

di Guido Scorza – Il ministro Bondi e la SIAE dispensano precisazioni: l’equo compenso non è una prestazione patrimoniale imposta. Una prospettiva giuridica

Roma – All’indomani della diffusione della notizia relativa al decreto con il quale il Ministro Bondi, il 30 dicembre 2009, ha varato le nuove regole sull’equo compenso per copia privata, in Rete, e fuori dalla Rete, si è aperto un acceso dibattito sulla natura di tale compenso. Il Ministro e la SIAE, in particolare, hanno avvertito l’esigenza di precisare che detto compenso, contrariamente a quanto rilevato in diversi articoli apparsi sulla stampa ed a quanto sostenuto dai rappresentanti di numerose associazioni di categoria, non sarebbe una tassa. “Non è una tassa ma un compenso dovuto per legge a soggetti privati” ha dichiarato il Ministro Bondi, al quale ha fatto eco la SIAE che in un comunicato stampa ha ribadito “No, non è una tassa, perché si tratta di diritti d’autore”.

È una querelle stimolante e, peraltro, non priva di risvolti giuridici da approfondire.
Sul c.d. equo compenso possono, naturalmente, aversi opinioni contrastanti ma, in tutta franchezza, mi sembra difficile sostenere che – almeno nella sua “versione all’italiana” delineatasi attraverso il recente Decreto Bondi – non si tratti di una tassa o, a voler essere pignoli, di una prestazione patrimoniale imposta come lo è il canone RAI, la tassa sui rifiuti o, ancora il contributo per il Servizio sanitario nazionale o piuttosto il famigerato contrassegno SIAE.

Si tratta di una conclusione difficilmente contestabile alla luce della consolidata giurisprudenza della Consulta e della Suprema Corte di Cassazione che, ormai da anni, ha spiegato che quale che sia il nomen juris – contributo, compenso, canone o altro – ciò che conta per qualificare un obbligo imposto dallo Stato quale prestazione patrimoniale imposta o, addirittura, tributo (si tratta di una species del genus “prestazioni patrimoniali imposte”, ndr) è proprio il carattere coattivo dell’imposizione ovvero il fatto che al soggetto passivo dell’imposta non sia lasciata libertà di scelta tra il versarla o non versarla.
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Equo compenso?

h1 gennaio 17th, 2010 by dee A.K.A. cyberdread

da Punto Informatico.

di G. Scorza – Il ministro Bondi ha firmato: SIAE dovrà redistribuire agli autori denari che proverranno dalla vendita di dispositivi di archiviazione di ogni tipo, telefonini compresi. Anche se non destinati alla copia privata

Roma – Il fatto è ormai noto e d’altro canto non giunge inatteso, costituendo anzi l’epilogo pressoché scontato di una storia che viene da lontano e che segue, in modo puntuale, un copione tutto italiano che prevede che si istituisca un tavolo tra soggetti portatori di contrapposti interessi al solo fine di legittimare una scelta politica, in realtà, già assunta nelle solite stanze dei bottoni. Il 30 dicembre 2009, mentre gli italiani stavano per buttarsi alle spalle quello che verrà ricordato come l’anno della crisi, il Ministro Bondi, rimasto solo o quasi nelle stanze del Suo Dicastero, ha firmato il Decreto con il quale si stabiliscono contenuti e misure del c.d. equo compenso per copia privata.

La notizia, tuttavia, è stata resa nota – anche in questo caso secondo un copione che non sorprende – solo ieri attraverso il sito del Ministero per i beni e le attività culturali.
A beneficio di quanti ancora non lo sapessero, prima di proseguire, vale la pena ricordare che l’equo compenso di cui si parla è quello che l’art. 71 septies LDA riconosce ai titolari dei diritti a fronte della facoltà accordata a tutti gli utilizzatori legittimi di un’opera di effettuarne una copia privata.

La firma del decreto costituisce l’ultimo atto di un procedimento avviato lo scorso 28 maggio con l’insediamento presso lo stesso Ministero dei beni e delle attività culturali di un’apposita Commissione di Studio e poi culminato in una riunione svoltasi lo scorso 10 dicembre, nell’ambito della quale la distanza tra la posizione dei rappresentanti dei titolari dei diritti e quella dei rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori di supporti e di apparecchi, nonché dei consumatori, è apparsa – così come si registra puntualmente nella relazione di accompagnamento al decreto – incolmabile.
Il contenuto del decreto costituisce – salve talune marginali eccezioni – il recepimento pressoché pedissequo delle istanze rappresentate dai primi ed il pressoché integrale rigetto delle istanze dei secondi.

venerdì 15 gennaio 2010

Equo compenso?

di G. Scorza – Il ministro Bondi ha firmato: SIAE dovrà redistribuire agli autori denari che proverranno dalla vendita di dispositivi di archiviazione di ogni tipo, telefonini compresi. Anche se non destinati alla copia privata

Equo compenso?

Roma – Il fatto è ormai noto e d’altro canto non giunge inatteso, costituendo anzi l’epilogo pressoché scontato di una storia che viene da lontano e che segue, in modo puntuale, un copione tutto italiano che prevede che si istituisca un tavolo tra soggetti portatori di contrapposti interessi al solo fine di legittimare una scelta politica, in realtà, già assunta nelle solite stanze dei bottoni. Il 30 dicembre 2009, mentre gli italiani stavano per buttarsi alle spalle quello che verrà ricordato come l’anno della crisi, il Ministro Bondi, rimasto solo o quasi nelle stanze del Suo Dicastero, ha firmato il Decreto con il quale si stabiliscono contenuti e misure del c.d. equo compenso per copia privata.

La notizia, tuttavia, è stata resa nota – anche in questo caso secondo un copione che non sorprende – solo ieri attraverso il sito del Ministero per i beni e le attività culturali.
A beneficio di quanti ancora non lo sapessero, prima di proseguire, vale la pena ricordare che l’equo compenso di cui si parla è quello che l’art. 71 septies LDA riconosce ai titolari dei diritti a fronte della facoltà accordata a tutti gli utilizzatori legittimi di un’opera di effettuarne una copia privata.

La firma del decreto costituisce l’ultimo atto di un procedimento avviato lo scorso 28 maggio con l’insediamento presso lo stesso Ministero dei beni e delle attività culturali di un’apposita Commissione di Studio e poi culminato in una riunione svoltasi lo scorso 10 dicembre, nell’ambito della quale la distanza tra la posizione dei rappresentanti dei titolari dei diritti e quella dei rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori di supporti e di apparecchi, nonché dei consumatori, è apparsa – così come si registra puntualmente nella relazione di accompagnamento al decreto – incolmabile.
Il contenuto del decreto costituisce – salve talune marginali eccezioni – il recepimento pressoché pedissequo delle istanze rappresentate dai primi ed il pressoché integrale rigetto delle istanze dei secondi.

Le uniche eccezioni significative appaiono rappresentate dalla circostanza che il Ministro abbia deciso di limitare nell’importo fisso di 0.90 centesimi di euro il compenso dovuto per ogni telefonino cellulare e negli importi, anch’essi fissi, rispettivamente di 2,40 euro e di 1,90 euro, i compensi dovuti per computer con o senza masterizzatore.
Tali compensi, infatti, venivano originariamente rapportati alla capacità di registrazione dei relativi supporti così come previsto, nella versione approvata del decreto, per la pressoché totalità dei supporti di registrazione installati su apparecchi.

Se, tuttavia, si tiene presente che in Italia, nello scorso anno, sono stati venduti circa 22 milioni di telefonini, si capisce bene che “accontentarsi” di poco meno di 20 milioni di euro è un lussuoso accontentarsi…
Lascio a chi conosce meglio di me il mondo dei numeri e delle cifre raccontare, nei giorni che verranno, cosa esattamente significhi il varo del nuovo decreto sui comparti industriali interessati, limitandomi ad evidenziare che per effetto delle nuove norme i titolari dei diritti si troveranno ad incassare nel 2010 un importo difficilmente inferiore ai 300 milioni di euro contro i 70/80 incassati nell’ultimo anno, con un maggior guadagno di circa il 400%.

Solo per fornire un’altra indicazione “quantitativa” utile alla comprensione della rilevanza della vicenda, sembra opportuno ricordare che nel 2008 la SIAE ha complessivamente incassato compensi per 671 milioni di euro e che tale importo è destinato, per effetto delle nuove disposizioni varate dal Ministro Bondi il 30 dicembre, a lievitare di circa il 50% nel prossimo anno.

Questi numeri e gli altri che, appunto, lascio ad altri raccontare, rendono necessaria una prima riflessione su quanto sta accadendo, riflessione che prescinde completamente dalla legittimità o illegittimità – a stretto rigore di legge – del decreto appena varato: per effetto della nuova normativa, di fatto, si introduce in Italia una sorta di nuovo modello di business, di non comprovata sostenibilità, secondo il quale i titolari dei diritti, a prescindere dalla quantità e qualità di opere audiovisive immesse in distribuzione, hanno diritto a circa 300 milioni di euro all’anno.

Difficile, in tale contesto, sostenere che il Decreto Bondi costituisca una misura idonea a promuovere cultura e creatività.

Sul contenuto del decreto e sulla legittimità dello stesso sotto numerosi profili si potrebbero scrivere terabyte di considerazioni ma, le nuove norme rendono tanto costosa e preziosa la capacità di memorizzazione da suggerire di limitarsi, qui, ad alcune suggestioni, rinviandone ogni approfondimento sulla vecchia e più economica carta, magari da utilizzare nelle aule di qualche tribunale europeo o nazionale per chiedere con l’occasione ad un Giudice di verificare che gli utenti italiani di tecnologia e la relativa industria di riferimento meritino davvero il regalo di Natale loro riservato dall’On. Bondi.

Cominciamo dal titolo del decreto, che nasconde un primo profilo sul quale sarà opportuno svolgere qualche ulteriore riflessione analogica: il provvedimento è intitolato “Decreto Ministeriale di cui all’art. 71 septies della legge 22 aprile 1941 n. 633 recante Determinazione della misura del compenso per copia privata”. Tale titolo è coerente con il comma 2 del richiamato art. 71 septies della Legge sul diritto d’autore che, in effetti, prevede che “Il compenso di cui al comma 1 è determinato, nel rispetto della normativa comunitaria e comunque tenendo conto dei diritti di riproduzione, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro il 31 dicembre 2009…”.

Difficile, tuttavia, sostenere che anche il contenuto del Decreto sia coerente con il suo titolo e, quindi, con la norma. Il Ministro, infatti, non si è limitato a stabilire la “misura del compenso” dovuto in relazione agli apparecchi e supporti individuati al comma 1 del medesimo art. 71 septies ma, è almeno lecito sospettare, che sia andato ben oltre.
Proviamo a capire perché.

Il primo comma dell’art. 71 septies della legge sul diritto d’autore prevede che “Gli autori ed i produttori di fonogrammi, nonché i produttori originari di opere audiovisive, gli artisti interpreti ed esecutori ed i produttori di videogrammi, e i loro aventi causa, hanno diritto ad un compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi di cui all’articolo 71-sexies. Detto compenso è costituito, per gli apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi, da una quota del prezzo pagato dall’acquirente finale al rivenditore, che per gli apparecchi polifunzionali è calcolata sul prezzo di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle della componente interna destinata alla registrazione, ovvero, qualora ciò non fosse possibile, da un importo fisso per apparecchio. Per i supporti di registrazione audio e video, quali supporti analogici, supporti digitali, memorie fisse o trasferibili destinate alla registrazione di fonogrammi o videogrammi, il compenso è costituito da una somma commisurata alla capacità di registrazione resa dai medesimi supporti. Per i sistemi di videoregistrazione da remoto il compenso di cui al presente comma è dovuto dal soggetto che presta il servizio ed è commisurato alla remunerazione ottenuta per la prestazione del servizio stesso“. Il principio fissato da tale disposizione è, dunque, questo: i titolari dei diritti hanno diritto ad un compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi in relazione alle seguenti categorie di apparecchi e supporti: apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi, apparecchi polifunzionali e, infine, “supporti di registrazione audio e video quali… memorie fisse o trasferibili destinate alla registrazione di fonogrammi o videogrammi”.

La ratio della norma sembra chiara: garantire ai titolari dei diritti una remunerazione – nell’espressione compenso leggo il concetto di corrispettività – per la copia privata realizzata dai legittimi utenti delle opere attraverso apparecchi o supporti DESTINATI alla registrazione di fonogrammi o videogrammi. Il legislatore, attraverso il comma 2 dell’art. 71 septies LDA, demanda al Ministro la determinazione di tale compenso con l’obbligo, peraltro, di tener conto, dell’apposizione o meno delle misure tecnologiche di cui all’art. 102 quater LDA.
Quest’ultimo elemento costituisce un ulteriore indice sintomatico dell’inequivoca volontà del legislatore di ancorare il presupposto del diritto al compenso all’effettiva ragionevole probabilità che l’apparecchio o il supporto sia destinato alla registrazione di fonogrammi o videogrammi. È ovvio, infatti, che ove, ad esempio, attraverso misure tecniche, tale eventualità fosse esclusa o resa remota, nessun compenso o solo un compenso assai modesto, potrebbe essere richiesto.

Nel Decreto appena varato, tuttavia, il Ministro sembra aver completamente dimenticato i limiti del potere regolamentare affidatogli e sembra essersi spinto ad imporre il pagamento di un compenso anche in relazione a “memorie fisse o trasferibili” NON “destinate alla registrazione di fonogrammi o videogrammi” in esecuzione della copia privata. Si tratta di una categoria di prodotti in relazione ai quali il Decreto sembra varato in totale assenza della necessaria potestà.

Le memorie di milioni di telefoni cellulari – perché destinate ad utenze business o per caratteristiche intrinseche – non possono considerarsi destinate alla registrazione di fonogrammi e videogrammi da copia privata, così come le memorie installate in milioni di PC e supporti di registrazione acquistati ogni anno dalla PA e da altri enti pubblici e privati che per prassi, policy o, addirittura, provvedimenti amministrativi è escluso possano essere utilizzati per la registrazione di fonogrammi o videogrammi frutto di copie private.
Si tratta di un elenco che potrebbe proseguire a lungo e che riguarda, ad esempio, i decoder satellitari dotati di hard disk e forniti dai gestori delle piattaforme sui quali possono essere effettuate unicamente registrazioni in esecuzione del contratto in essere con il content provider ma anche pen drive nonché apparati e supporti destinati ad un uso professionale.

Al riguardo sembra opportuno ricordare che il 31 ottobre del 2008, la Audiencia Provincial de Barcelona ha sottoposto alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea una domanda pregiudiziale relativa proprio ai poteri degli Stati membri nella determinazione dei criteri cui ispirare la disciplina nazionale sull’equo compenso e che, in tale contesto, i giudici spagnoli hanno posto ai magistrati europei una lunga serie di domande volte, sostanzialmente, ad accertare se sia legittima una disciplina nazionale come quella spagnola – non diversa in ciò da quella italiana – che imponga il pagamento di un equo compenso per copia privata “indiscriminatamente su tutti gli apparecchi, i dispositivi ed i materiali di riproduzione digitale” ed anche a “imprese e professionisti che chiaramente acquistano gli apparecchi e i supporti di riproduzione digitale per finalità estranee alla copia privata”.
Sembra, dunque, che qualche perplessità sussista anche in relazione alla compatibilità del Decreto appena varato con il quadro normativo europeo.

Gli italiani, il prossimo anno, acquisteranno probabilmente meno tecnologia e pagheranno più diritti per opere delle quali, probabilmente, non beneficeranno e beneficeranno dopo aver pagato il giusto prezzo.

Faccio fatica a registrare questa conclusione come il segno del progresso culturale o della semplice applicazione della legge ma, probabilmente, sbaglio io, sbagliano quanti – industria e consumatori – avevano tentato di scongiurare il rischio che il decreto venisse varato con l’attuale contenuto e sbagliano quanti ritengono che l’Italia voglia davvero divenire un Paese moderno.

Non c’è niente di moderno in un Paese che, nell’era del digitale, potendo contare bit per bit la quantità di cultura di cui ciascun cittadino beneficia davvero, sceglie di utilizzare metodi e forme almeno arcaiche di remunerazione degli aventi diritto senza neppure potersi dire sicuro che ciascun autore, alla fine dell’anno, avrà davvero ciò che il suo sforzo creativo, la sua capacità ed i suoi talenti meriterebbero avesse.

Guido Scorza
Presidente Istituto per le politiche dell’innovazione
www.guidoscorza.it

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Svizzera, condanna per file sharing

h1 gennaio 11th, 2010 by dee A.K.A. cyberdread

da Il Disinformatico

Ha fatto notizia, tanto da essere descritta come “decisione storica”, quella che i media locali (RSI online; Il Quotidiano sulla RSI; Ticinonline) indicano come la prima condanna per file sharing illegale in Canton Ticino, dove si trova il mio Maniero Digitale: una diciottenne della zona di Locarno (l’immagine qui accanto è puramente indicativa) è stata condannata per aver violato online la legge federale sul diritto d’autore, acquisendo e offrendo illegalmente ben 270 film e oltre 4200 brani musicali. La pena: 400 franchi, circa 270 euro (le 30 “aliquote” – pari ciascuna a un giorno di guadagno dell’imputato – sono sospese con la condizionale).
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live at casper by goju

h1 dicembre 18th, 2009 by dee A.K.A. cyberdread

situated in the ancient streets of the venetian style old town of budva, montenegro. under the lemon trees and with the musical profile carefully created for the last 15 years, this is the place to be if you are travelling along the south strip of the magnificient adriatic coast

Click to Show/Hide Media ContentClick to Show/Hide Media Content: gojulive or Download File.
Click the link above to broadcast media file , base on your network speed , may need waiting for some time...

01 metropolitan jazz affair – don’t try this at home / le maquis
02 marc moulin – into the dark / blue note
03 tom eno – two guitars / jack to phono
04 seductive souls – dazz (patchworks remix) / muto
05 pitch & scratch – everybody move (patchworks remix) / legere
06 the boogoos – the journey / ghana ‘74 (remix by dusty) / jazz & milk
07 palov & mishkin – rude mamba pt1 / cast-a-blast
08 sabo & uriel – feel like dancin / sol selectas
09 s-tone – la boca del rio / schema
10 gerardo frisina – zanja / schema
11 tal m klein – sextant machine / aniligital
12 the mighty bop ft duncan roy – too deep / wagram
13 metropolitan jazz affair – navarone / le maquis
14 buscemi & the michel bisceglia ensemble – bollywood swing king (jazz rework) / blue note

more @ myspace.com/mrgoju ~ migrations radio

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Open internet e copyright l’innovazione ha bisogno di leggi

h1 dicembre 17th, 2009 by dee A.K.A. cyberdread

Domani nella Sala delle Conferenze della Camera dei Deputati di Palazzo Marini ci sarà a Roma il quarto appuntamento di Capitale Digitale, un ciclo di incontri promossi da Telecom Italia, Fondazione Romaeuropa, Comune di Roma e Wired per fare il punto sugli aspetti della cultura digitale insieme a esponenti di livello internazionale provenienti da settori ed esperienze differenti. Il protagonista di questo incontro sarà Joi Ito, CEO di Creative Commons, la principale organizzazione non profit “dedicata all’espansione della portata delle opere di creatività offerte alla condivisione e all’utilizzo pubblici”, che ha come obiettivo quello di riformulare non solo le leggi, ma il concetto stesso di copyright nell’era digitale.

L’incontro “Creative commons – The next level of innovation”, verrà aperto da Ito che terrà un intervento dal titolo “Creatività, innovazione e business nella rete – Una prospettiva imprenditoriale”, con cui illustrerà “come un quadro giuridico che garantisca al tempo stesso neutralità, apertura e avanzamento della tecnologia sia la condizione necessaria per il fiorire dell’innovazione e della creatività e per lo sviluppo di un sistema economico capace di rispondere positivamente agli stimoli del mercato”.

da Repubblica.it.

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Canada, i pirati stavolta sono i discografici

h1 dicembre 14th, 2009 by dee A.K.A. cyberdread

Per oltre vent’anni hanno piratato le canzoni degli artisti musicali più noti, da Beyonce a Bruce Springsteen passando per il grande jazzista Chet Baker, lucrando sul loro lavoro senza corrispondere un soldo dei diritti d’autore dovuti. La banda dei cospiratori ha già ammesso la propria colpevolezza, e in tribunale rischia una condanna che prevede un risarcimento minimo di 48 milioni di franchi (32 milioni di euro) ma potrebbe arrivare a 5,8 miliardi di franchi (3,8 miliardi di euro).

Posso farvi i nomi di questi pirati: Sony BMG, EMI Music, Universal Music e Warner Music, nelle rispettive filiali canadesi.

Sì, stavolta i ladri sono proprio le case discografiche, quelle che ci hanno rimbambito di slogan sul non rubare la musica altrui, quelle che hanno lucchettato le canzoni con i sistemi anticopia (DRM) e punito gli acquirenti onesti, quelle che non hanno esitato nel 2006 a infettare i computer dei clienti pur di difendere i propri diritti (usando un rootkit, installato dal sistema anticopia XCP).

In Canada, infatti, dalla fine degli anni Ottanta le case discografiche in questione hanno adottato la prassi di pubblicare, sfruttare e vendere brani musicali senza ottenere preventivamente la specifica licenza e autorizzazione del titolare dei diritti, e senza quindi pagare nulla all’artista, semplicemente promettendo di farlo in seguito. Sì, avete capito bene. Dichiaravano di non essere in grado di individuare il titolare, e i brani orfani venivano messi così in una pending list, una “lista dei sospesi”.

Se in alcuni casi era effettivamente difficile rintracciare i titolari dei diritti, asserire di non essere riusciti a individuare Chet Baker o Bruce Springsteen dopo vent’anni pare invece piuttosto surreale. La lista dei sospesi ha continuato a crescere disinvoltamente negli anni e ora include circa 300.000 canzoni di migliaia di artisti canadesi ed esteri, sui quali Sony, EMI, Universal e Warner hanno lucrato per oltre vent’anni senza corrispondere un soldo.

Ma nel 2008 gli eredi di Chet Baker hanno avviato una causa presso i tribunali dell’Ontario (potete leggerne gli atti), e gli altri artisti si sono associati all’azione legale, instaurando una class action. Le case discografiche stesse hanno già ammesso che la lista dei sospesi indica pagamenti inevasi che secondo loro ammontano ad almeno 50 milioni di dollari canadesi (48 milioni di franchi, 32 milioni di euro). C’è poco da cavillare: l’esistenza della lista di sospesi è di per sé un’ammissione del reato.

A questo importo si aggiungono i risarcimenti previsti dalla legge a carico di chi viola il diritto d’autore, che potrebbero arrivare a 20.000 dollari a canzone violata, per un totale di 6 miliardi di dollari canadesi (5,8 miliardi di franchi, 3,8 miliardi di euro). Cifre enormi, che ironicamente nascono dalle stesse regole usate dalle case discografiche per chiedere milioni di risarcimento dai privati cittadini colti a violare il diritto d’autore usando i circuiti peer to peer. Chi di spada ferisce…

da Punto Informatico.

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